Prestazioni
Quale prestazione posso ottenere al momento del pensionamento?
Posso richiedere al Fondo:
1) la prestazione pensionistica in forma di rendita
2) la prestazione pensionistica sotto forma di capitale fino al 50% della posizione individuale maturata (versamenti + rendimenti), mentre la restante parte sarà convertita in rendita.
3) il 100% della prestazione pensionistica in capitale qualora la rendita che si otterrebbe sul 70% della posizione accumulata risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n 335.
Come posso simulare la rendita?
Se a breve andrai in pensione, il “Simulatore rendite” potrà aiutarti a capire quali scelte effettuare relativamente alle prestazioni previdenziali erogabili dal Fondo.
Valuteremo insieme le tue esigenze e le opzioni offerte da Fon.Te. Vai al Simulatore
Quando maturo il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?
Nel momento in cui vi è la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Cosa bisogna fare per richiedere la liquidazione della prestazione quando si maturano i requisiti?
Bisogna compilare il “modulo pre-compilato liquidazione/riscatto” disponibile nella sezione modulistica aderenti.
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici sono obbligato a incassare la prestazione?
No, si può continuare a rimanere iscritti, versando o meno ulteriori contributi volontari, qualora alla data del pensionamento si abbia almeno un anno di contribuzione: in caso di versamenti volontari si continuerà a beneficiare dell’agevolazione fiscale della deducibilità dei versamenti sino a 5.164,57 euro l’anno.
Che cosa s'intende per rendita?
La rendita è una pensione complementare a quella obbligatoria, che dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta.
Che tipi di rendita si possono scegliere?
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
- Vitalizia immediata
- Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia
- Reversibile
- Con restituzione del montante residuale (controassicurata)
- Vitalizia LTC
Per meglio capire le diverse tipologie di rendita e l’impatto che hanno sull’importo della pensione complementare, ti invitiamo a consultare il “Documento sull’erogazione delle rendite” disponibile alla sezione Modulistica Aderenti- Regolamenti
Cosa succede in caso di decesso di un aderente che sta percependo la rendita?
Dipende dal tipo di rendita: se l’aderente ha scelto la rendita reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite. Se ha scelto la rendita con restituzione del montante residuale viene versato ai beneficiari il capitale residuo, in un’unica soluzione o sotto forma di pagamento periodico.
Negli altri casi l’erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell’aderente.
Con quale frequenza viene liquidata la rendita?
L’aderente potrà scegliere fra rateazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale (per la rendita che copre contro il rischio di perdita dell’autosufficienza la rateazione può essere esclusivamente mensile).
Chi provvede al pagamento delle rendite vitalizie?
Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A., la compagnia d’assicurazione selezionata da Fon.Te. a seguito di una pubblica gara.
Le rendite sono rivalutabili?
Sì, la rendita viene rivalutata annualmente in base all’andamento della Gestione Separata Fondicoll, istituita da Unipol-Sai.
Ho in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio: posso ottenere la prestazione pensionistica da Fon.Te.?
Sì, ma dovrò produrre la liberatoria della finanziaria che mi ha erogato il finanziamento stesso. In mancanza di liberatoria l’anticipazione potrà essere erogata nei limiti dei quattro quinti dell’importo erogabile. Il restante quinto rimarrà vincolato a favore dell’istituto mutuante.
Cosa sono le anticipazioni?
Sono somme che vengono prelevate dalla posizione individuale accumulata a seguito di apposita richiesta e possono essere ottenute in determinate ipotesi. Devono essere richieste attraverso la compilazione degli appositi moduli, che possono essere scaricati dalla sezione Richiesta Anticipazione del sito, e presentare idonea documentazione al Fondo, in base alla tipologia di Anticipazione richiesta.
Per ogni eventuale approfondimento sulle Anticipazioni, ti consigliamo pertanto di consultare il Documento sulle anticipazioni, che contiene in modo analitico le varie casistiche e la documentazione da allegare alla richiesta.
In quali casi possono essere richieste le anticipazioni?
Le fattispecie sono:
1) spese sanitarie: in qualunque momento, sino al 75% della posizione maturata, per sé, per il coniuge e per i figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2)per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: dopo 8 anni d’iscrizione, sino al 75% della posizione maturata,
3)per ulteriori esigenze dell’aderente: dopo 8 anni d’iscrizione, sino al 30% della posizione maturata, .
L’anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dall’aderente.
Come viene calcolata la posizione individuale maturata per l'erogazione dell’anticipazione?
Viene calcolata in base alla valorizzazione del mese in cui è pervenuta al Fondo la richiesta di Anticipazione completa (sia sotto il profilo formale che della documentazione allegata), al lordo degli oneri fiscali.
Esiste un minimo richiedibile per le anticipazioni?
Sì, la soglia è di 2.000 euro al lordo dell’imposizione fiscale: eventuali richieste d’ammontare inferiore verranno respinte.
Come vengono calcolati gli otto anni d’iscrizione necessari per l'erogazione delle Anticipazioni??
Sono considerati validi tutti i periodi d’iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
Ho in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio: posso ottenere un’anticipazione da Fon.Te.?
Sì, ma dovrò produrre la liberatoria della finanziaria che mi ha erogato il finanziamento stesso. In mancanza di liberatoria, l’anticipazione potrà essere erogata solo per spese sanitarie, nei limiti dei quattro quinti dell’importo erogabile. Il restante quinto rimarrà vincolato a favore dell’istituto mutuante.
Posso richiedere più volte l’anticipazione?
Sì, per un ammontare che non superi il limite massimo previsto per le diverse tipologie di anticipazione della posizione individuale tempo per tempo maturata.
Quanto costa richiedere le anticipazioni?
L’operazione costa 24 euro. E’ prevista una maggiorazione di Euro 10,00 in caso di presenza di vincolo/i in posizione.
Entro quanto tempo le anticipazioni vengono rese disponibili?
Una volta che la documentazione risulti regolare e completa, Fon.Te. liquida l’anticipazione entro novanta giorni dalla sua ricezione (e comunque non oltre il termine massimo dei sei mesi) : la somma viene resa disponibile con bonifico bancario.
Cos’è il reintegro dell’anticipazione?
La facoltà per l’aderente che ha percepito una somma a titolo di anticipazione di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell’anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro. Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento.
Cosa bisogna fare per reintegrare l’anticipazione ricevuta?
Bisogna far pervenire al Fondo un’apposita comunicazione e compilare il modulo “Reintegro anticipazioni”.
Che cos’è il riscatto?
E’ il ritiro in tutto o in parte del capitale maturato dal lavoratore che perde i requisiti di partecipazione a Fon.Te. e non ha raggiunto quelli necessari per poter richiedere la prestazione pensionistica.
In quali casi si può richiedere il riscatto totale della posizione con applicazione della tassazione agevolata?
Nei casi di:
1) decesso;
2) invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno lo svolgimento dell’attività lavorativa;
3) disoccupazione per almeno 48 mesi.
In quali casi si può richiedere il riscatto per cause diverse con applicazione della tassazione ordinaria?
Nei casi di cessazione dell’attività lavorativa indipendentemente dal periodo di inoccupazione(anche inferiore a 12 mesi) e nei casi di cambio di qualifica per passaggio a dirigente o cambio CCNL di riferimento.
In che misura può essere richiesto il riscatto per cause diverse?
Il riscatto per cause diverse può essere richiesto sia in misura integrale (100% della posizione individuale), sia in misura parziale (50% o 70% della posizione individuale). Il riscatto in misura parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.
In quali casi si può richiedere il riscatto del 50% della posizione maturata con applicazione della tassazione agevolata?
Nei casi di:
1) disoccupazione per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi;
2) ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, esodo incentivato.
Quali sono le regole relative al riscatto in caso di cassa integrazione guadagni?
Il riscatto può essere esercitato:
1) in tutti i casi di cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
2) anche se il rapporto di lavoro non è cessato, in presenza di cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno dodici mesi consecutivi.
3) anche prima dell’avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi, ogni qualvolta risulti definito ex-ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e che questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.
Quanto costa richiedere il riscatto?
L’operazione costa 24 euro per il riscatto per cause diverse (è prevista una maggiorazione di euro 10,00 in caso di presenza di vincolo/i in posizione); è gratuito per gli atri casi.
Come dev’essere richiesto il riscatto?
Attraverso la compilazione guidata della richiesta liquidazione/riscatto disponibile alla sezione Modulistica aderenti.
Ho in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio: posso ottenere il riscatto totale o parziale da Fon.Te.?
Sì, ma dovrai produrre la liberatoria della finanziaria che ti ha erogato il finanziamento stesso. In mancanza di liberatoria, in caso di richiesta di riscatto da parte dell’aderente, Fon.Te. riscatta la finanziaria fino a coprire il debito e versa il restante montante all’aderente.
Entro quanto tempo viene messa a disposizione dell’iscritto la somma che deriva dal riscatto?
In base alla normativa le somme devono essere messe a disposizione entro sei mesi dalla data di ricevimento da parte del Fondo della richiesta completa.
Cosa s'intende per contratto di espansione?
Il contratto di espansione è un accordo che prevede la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale a cui mancano massimo 5 anni al raggiungimento della pensione. È una forma di esodo aziendale che accompagna l’interessato alla pensione. Nei 60 mesi che mancano al raggiungimento dei requisiti necessari per il pensionamento, infatti, l’interessato percepisce un’indennità mensile pari alla pensione maturata fino a qual momento.
Quali forme di riscatto sono possibili per gli iscritti che hanno aderito al contratto di espansione?
Gli aderenti al fondo pensione potranno richiedere il riscatto totale della posizione “per cause diverse” o il riscatto parziale agevolato del 50% della posizione essendo equiparata tale fattispecie alle ipotesi di esodo incentivato.
Posso trasferire la mia posizione ad un’altra forma pensionistica complementare?
In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l’attività lavorativa), l’aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa
(è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione).
Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell’attività lavorativa prevista per l’iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile, invece, trasferire la propria posizione individuale, anche prima dei due anni, ad altra forma pensionistica complementare alla quale si acceda in relazione alla nuova attività lavorativa. Per approfondimenti ti invitiamo a leggere le Linee Guida – Best practice della gestione dei trasferimenti
Quanto costa richiedere il trasferimento?
L’operazione costa 30 euro per il trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione (è prevista una maggiorazione di Euro 10, 00 in caso di vincolo/i in posizione); è gratuito nel caso di trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione.
Ho in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio. Posso chiedere trasferimento ad altro Fondo?
Sì. Fon.Te. informa la società finanziaria del trasferimento e comunica la sussistenza del vincolo al fondo in cui si è richiesto il trasferimento.
Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al Fondo?
Sì, ma si perderà l’anzianità contributiva.
Cosa succede in caso di decesso dell’iscritto?
Può essere richiesto il riscatto per premorienza. La richiesta può essere avanzata da un soggetto designato che sia stato indicato dall’aderente attraverso la compilazione e l’invio al Fondo dell’apposito “Modulo comunicazione soggetti designati in caso di premorienza” , ovvero, in mancanza di designazione, da parte di uno o più un eredi.
Che cosa è la R.I.T.A.?
La R.I.T.A. è una prestazione pensionistica complementare che consiste nell’erogazione frazionata (rendita trimestrale) di un capitale, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell’aderente e il compimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Quali sono i requisiti per poter accedere alla R.I.T.A.?
I requisiti per accedere alla R.I.T.A. sono:
Rita per contribuzione
-aver cessato l’attività lavorativa;
-aver compiuto almeno 61 anni e 7 mesi (62 dal 1° gennaio 2019);
– aver almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza;
– aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Rita per inoccupazione
-aver cessato l’attività lavorativa;
-essere inoccupati da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell’attività lavorativa;
-aver compiuto almeno 56 anni e 7 mesi (57 dal 1° gennaio 2019) al compimento del suddetto periodo di inoccupazione;
-aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.