Regime fiscale
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Documento sul regime fiscale
Qual è il regime fiscale sui contributi versati?
I contributi versati dall’azienda e dall’iscritto ed eventuali versamenti aggiuntivi volontari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad Euro 5.164,57 dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. I nuovi occupati che non esauriscono il plafond nei primi cinque anni di permanenza possono recuperarli nei venti successivi limitatamente alla quota non dedotta in precedenza.
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al Fondo, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi?
Per quanto riguarda i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente in busta paga perché il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, riconosce direttamente le agevolazioni fiscali. Invece, per eventuali versamenti aggiuntivi volontari, sia per sé che per i fiscalmente a carico, sarà necessario presentare il prospetto delle prestazioni pensionistiche- fase di accumulo, che il Fondo invia entro il 31 marzo ai propri iscritti, in fase di dichiarazione dei redditi, per poter dedurre i contributi volontari dal reddito complessivo.
Come incidono i contributi versati a previdenza complementare sull’imponibile fiscale?
I contributi previdenziali versati a forme di previdenza complementare riducono il reddito imponibile IRPEF del contribuente. Per tale ragione, il versamento dei contributi a forme di previdenza complementare dà origine ad un risparmio sotto forma di minori imposte IRPEF da versare in dichiarazione dei redditi.
Come vengono tassati i rendimenti annuali del Fondo pensione?
Nella fase di accumulo, i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.
Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni (con aliquote del 23 o dal 15 al 9 %) ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?
No. Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.
Qual è il trattamento fiscale dell’anticipazione?
L’Anticipazione per spese sanitarie è tassata con un’aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al il quindicesimo. Nelle altre ipotesi (acquisto o ristrutturazione della prima casa, ulteriori esigenze dell’iscritto) l’aliquota è invece del 23%.
Quale tassazione si applica al riscatto ?
Il riscatto parziale e totale sono tassati con ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo (a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce fino al 9%).
Il riscatto per cause diverse è tassato con ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Come viene tassata la rendita?
Con un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza complementare (a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce fino al 9%).
Qual è il trattamento fiscale della prestazione sotto forma di capitale?
La prestazione pensionistica sotto forma di capitale è tassata con ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo(a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce fino al 9%).