COME “FUNZIONA“ IL RISCATTO
Torniamo anche in questa nuova newsletter sul riscatto e sulle sue possibili varianti per dare risposta a ulteriori richieste di informazioni che ci sono pervenute. E, anzi, a tale scopo il Fondo ha realizzato una specifica infografica che dà conto in maniera semplificata del sistema.
L’iscritto può riscattare la propria posizione individuale maturata in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
Riscatto parziale agevolato (50% del capitale maturato):
Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria, esodo incentivato, cessazione rapporto di lavoro preceduta da Cig/Cigs.
Sull’importo liquidato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Riscatto totale agevolato(100% del capitale maturato):
Invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo che si sia verificata posteriormente alla data di iscrizione al Fondo.
Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
Sull’importo liquidato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Riscatto per cause diverse (50%,70%, 100%):
Cessazione attività lavorativa con disoccupazione anche inferiore ad 1 anno
Maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza con cessazione del rapporto di lavoro e con meno di 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai soggetti designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di designazione, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo pensione.
DA SAPERE: si ricorda che l’art. 14 comma 8 del Dlgs/2005 prevede che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari devono essere effettuati entro il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione del modulo, correttamente compilato e corredato dalla documentazione completa.
Vai all’infografica sui riscatti.
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