COME CHIEDERE E OTTENERE L’ANTICIPAZIONE DELLE SPESE SANITARIE
Gli iscritti al Fondo possono chiedere e ottenere l’anticipazione di una parte dell’ammontare della posizione previdenziale individuale in determinati casi. Tra questi uno dei più rilevanti è quello che riguarda le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato ovvero da Istituti o Cliniche convenzionati.
L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico al di sotto dei 2.000,00 Euro).
In caso di comunicazione da parte dell’aderente di spese sanitarie parzialmente rimborsate da assicurazione sanitaria integrativa, il Fondo erogherà solo la parte di spesa non coperta dalla Compagnia di assicurazione sanitaria integrativa. A tal fine l’aderente si impegna a fornire al Fondo apposita dichiarazione (Cfr. Modulo richiesta di anticipazione spese sanitarie).
L’Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall’effettuazione della spesa.
Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata da parte dell’aderente o del coniuge/figlio:
a) dichiarazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati attestante il carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell’intervento;
b) copia conforme all’originale di fatture/ricevute fiscali o delle distinte della Compagnia di assicurazione sanitaria integrativa attestanti i costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 120 giorni precedenti la presentazione della domanda, con assunzione dell’impegno in quest’ultimo caso da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell’anticipazione richiesta, copia conforme all’originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali. Qualora le cure si dovessero protrarre oltre tale termine, il richiedente dovrà fornire la documentazione a consuntivo non appena disponibile.
In caso di oggettiva impossibilità a produrre tali documenti, il Fondo si riserva di valutare la produzione da parte dell’aderente di documentazione alternativa e legalmente valida comprovante le spese.
c) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli, oltre alla documentazione indicata sarà necessario produrre:
a) documento attestante il rapporto di parentela con l’aderente;
b) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del coniuge o dei figli.
c) consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli – qualora l’anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.
L’Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall’aderente compilando l’apposito modulo, e dovrà essere trasmessa: a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Marco e Marcelliano 45, 00147 – Roma) unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico o tramite PEC all’indirizzo: protocollofonte@legalmail.it o attraverso la propria area riservata come da Deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
Vai al Documento sulle anticipazioni.
Vai al Modulo per la richiesta.
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