GUIDA ALLA FISCALITÀ
(Dalla Guida introduttiva alla previdenza complementare della Covip)
Aderendo alla previdenza complementare puoi beneficiare di una tassazione favorevole:
– contribuzione: puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi versati alla forma pensionistica complementare, fino al limite di 5.164,57 euro all’anno.
Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi aver effettuato a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute. È esclusa dalla deduzione la quota del TFR versata. Gli eventuali contributi versati e non dedotti (inclusi quelli che superano il limite annuo di 5.164,57 euro) vanno comunicati al fondo pensione entro l’anno successivo al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.
– rendimenti realizzati dalla forma pensionistica complementare: la tassazione varia in base alla composizione degli investimenti della forma pensionistica.
I rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,50%; i rendimenti realizzati dagli altri tipi di investimento sono tassati al 20% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario).
– al momento del pagamento della prestazione pensionistica (in rendita o capitale): la tassazione è molto favorevole.
Quanto deriva dai versamenti effettuati è assoggettato a una ritenuta agevolata del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare; se questa è superiore a 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali.
Con almeno 35 anni di contribuzione, quindi, l’imposta scende al 9%. È tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti dal reddito imponibile durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di TFR versato. La base imponibile su cui è applicata la ritenuta di imposta al momento del pensionamento delle prestazioni non considera i contributi versati e non dedotti, nonché i rendimenti (già tassati in fase di accumulo).
– anticipazioni: le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l’aliquota ordinaria del 23%.
– riscatti: i riscatti della posizione individuale a seguito di cessazione dell’attività lavorativa sono tassati con l’aliquota del 23%. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi (non superiore ai 48 mesi), mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare.
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