I VANTAGGI DELL’ADESIONE PER IL DATORE DI LAVORO
L’azienda che propone ai suoi dipendenti una forma di previdenza complementare può beneficiare di una serie di vantaggi fiscali concessi dalla normativa in tema di previdenza complementare.
Contribuzioni del datore di lavoro: le contribuzioni a carico del datore di lavoro sono soggette al solo versamento di un contributo di solidarietà del 10%.
Esenzione della rivalutazione annua del TFR: ogni datore di lavoro è tenuto secondo il Codice Civile (art. 2120) a rivalutare annualmente la quota di TFR maturata dal lavoratore e trattenuta in azienda dell’1,50% più il 75% dell’indice dei prezzi al consumo calcolato annualmente dall’ISTAT. Questa rivalutazione si applica al totale di TFR maturato (comprensivo delle rivalutazioni degli anni precedenti), trattenuto dall’azienda e non versato a forme di previdenza complementare. Di conseguenza l’azienda si ritroverebbe a sostenere ulteriori costi rispetto a quelli già calcolati nel corso degli anni precedenti. Se il TFR viene, per contro, versato dal dipendente ad una forma di previdenza complementare, viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di rivalutare il TFR maturato. Il TFR verrà così accantonato e investito in uno strumento di risparmio a lungo termine, volontario e fiscalmente agevolato dallo Stato con lo scopo di disporre, alla fine della vita lavorativa, di maggiori disponibilità in modo da integrare le prestazioni pubbliche mantenendo un adeguato tenore di vita.
Esenzione dall’obbligo di versamento al Fondo di Garanzia gestito dall’INPS: il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, gestito dall’INPS, interviene per pagare il TFR del lavoratore nel caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Il Fondo di Garanzia INPS è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei propri dipendenti. L’azienda i cui i flussi di TFR siano destinati a forme di previdenza complementare è esonerata da quest’obbligo.
Deduzione dal reddito d’impresa: è deducibile dal reddito d’impresa l’importo pari al 4% dell’ammontare del TFR destinato ogni anno a forme pensionistiche complementari per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Per le imprese con meno di 50 addetti l’importo deducibile è pari al 6 %. Si specifica che tale vantaggio opera solo in presenza di utili generati dall’azienda.
Risparmio derivante dalla riduzione dei cosiddetti “oneri impropri”: dal 2014 opera una misura compensativa rivolta alla diminuzione del costo del lavoro ovvero la riduzione di quell’insieme di oneri gravanti sul lavoro dipendente destinati ad esempio al finanziamento degli interventi a sostegno delle indennità di disoccupazione, dell’indennità di malattia e maternità. Tale beneficio opera nella misura dello 0,28% della RAL di ogni lavoratore.
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