Al momento del pensionamento
Miniguida illustrata per richiedere la prestazione al momento del pensionamento
L’aderente acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare in presenza delle seguenti condizioni:
– ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica;
– ha maturato almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
E’ comunque l’aderente a decidere quando percepire la prestazione pensionistica complementare. E’ anche possibile proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.
La prestazione pensionistica può essere percepita in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale (nei limiti fissati dalla legislazione). A tal proposito, ti consigliamo di utilizzare il Simulatore Rendite, messo a punto dal Fondo, uno strumento utile a capire quali scelte effettuare relativamente alle tue prestazioni previdenziali.
RENDITA
L’intera posizione maturata o parte di essa (la parte che non è stata percepita in capitale) sarà convertita in rendita.
La rendita viene erogata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con la quale Fon.Te. ha stipulato apposita convenzione. L’aderente può scegliere la tipologia di rendita tra le seguenti:
– RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA;
– RENDITA CERTA 5 ANNI;
– RENDITA CERTA 10 ANNI;
– RENDITA REVERSIBILE;
– RENDITA CONTROASSICURATA;
– RENDITA LTC (Sopravvenuta perdita di autosufficienza).
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il “documento sulle rendite”.
CAPITALE
L’aderente ha diritto a richiedere l’intera prestazione pensionistica in forma di capitale (100%) nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale, risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale (il cui importo per il 2024 è pari a € 6.947,33 per 13 mensilità).
In tutti gli altri casi , sarà possibile ottenere la prestazione pensionistica in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato.
N.B. Sulle prestazioni pensionistiche complementari (in rendita e/o in capitale) viene operata una trattenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
IMPORTANTE:“Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.”(Art.14 comma 8 D.lgs. 252/2005 )