Anticipazione

Miniguida illustrata per richiedere un’anticipazione

Prima del pensionamento, l’aderente può chiedere un’anticipazione della propria posizione individuale nel Fondo laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo o per altre personali esigenze:

  • spese sanitarie, per un importo non superiore al 75% della posizione accumulata, a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge o ai figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. Può essere richiesta in qualsiasi momento. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sè o per i propri figli, per un importo non superiore al 75%. Può essere richiesta dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
  • ulteriori esigenze dell’aderente, per un importo non superiore al 30%, decorsi otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.                                          NOTA BENE: Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. In mancanza dei riferimenti bancari e mediante esplicita richiesta ed assunzione di responsabilità dell’iscritto tramite sottoscrizione di specifica dichiarazione allegata al modulo di richiesta anticipazione, il Fondo provvederà a far emettere assegno circolare non trasferibile. Eventuali ritardi e rischi connessi con l’operazione saranno a totale carico dell’iscritto.(Estratto dal Documento sulle Anticipazione Art.4.2).