Riscatto

Infografica riscatti

L’iscritto può riscattare la propria posizione individuale maturata pensione in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

  • Riscatto parziale (50% del capitale maturato):
    • Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
    • Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria, esodo incentivato, cessazione rapporto di lavoro preceduta da Cig/Cigs.
  • Sull’importo liquidato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
  • Riscatto totale (100% del capitale maturato):
    • Invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo che si sia verificata posteriormente alla data di iscrizione al Fondo.
    • Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
  • Sull’importo liquidato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
  • Riscatto per cause diverse (50%,70%, 100%) :
    • Cessazione attività lavorativa con disoccupazione anche inferiore ad 1 anno
    • Maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza con cessazione del rapporto di lavoro e con meno di 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
  • Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.

N.B.: “La richiesta di riscatto totale o di riscatto per cause diverse nella misura del 100% di posizioni previdenziali con omissioni contributive imputabili ad aziende sottoposte a procedura concorsuale non ancora giunta a conclusione, comporta la chiusura della posizione previdenziale. Ciò pregiudicherebbe all’aderente l’eventuale possibilità di avanzare la domanda di accesso al Fondo di Garanzia (Circolare INPS n. 23 del 22/02/2008) per il recupero dei contributi non versati dall’azienda inadempiente.”

  • In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai soggetti dallo stesso designati , siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di designazione, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo pensione.                                                                                                                                              DA SAPERE: “Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.”(Art.14 comma 8 D.lgs. 252/2005 )