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GUIDA ALLA RITA PER GLI ISCRITTI AI FONDI PENSIONE

(da ilsole24ore.com)

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita), introdotta con la legge 232/2016 assieme all’Ape agevolato e all’Ape, è uno degli strumenti che consente l’erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l’età pensionabile. La Rita consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Dal primo gennaio 2018 sono a disposizione degli aderenti ai fondi pensione complementari due tipologie di Rita. La prima è prevista per coloro che cessano dall’attività lavorativa e si trovano nelle condizioni di poter accedere al pensionamento di vecchiaia entro cinque anni dalla cessazione e devono anche aver maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi e avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico al quale si chiede la Rendita temporanea anticipata.

La seconda forma riguarda coloro che cessano dall’attività lavorativa e risultano in disoccupazione per più di 24 mesi. Devono, però, poter raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

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